Associazione di Volontariato
"AMICI DELL’ECOVAM” Onlus

STATUTO

  • Articolo 1
    Costituzione – Denominazione –Sede – Durata
    E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata “Associazione di Volontariato "Amici dell’Ecovam" con la forma dell'associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
    L'Associazione " Amici dell’Ecovam " è retta dal presente statuto, in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti ed, in particolare, dalla Legge quadro 11 agosto 1991 n. 266, e dalla L.R. 24 luglio 1993 n.22, che le consentono di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa dì utilità sociale) e di rientrare nelle previsioni dell'ari 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n.460. L'Associazione ha sede nel Comune di Cremona, alla via Geremia Bonomelli, n. 64, presso l'Istituto "Rifugio Cuor di Gesù" di cui integra le attività specifiche.
    I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'Associazione stessa. La durata dell'Associazione è illimitata
  • Articolo 2
    Scopi e finalità

    L'Associazione di Volontariato "Amici dell'ECOVAM" Onlus, senza fini di lucro né diretto né indiretto e di ispirazione cristiana, persegue, sulla scorta del carisma proprio dell'Istituto "Rifugio Cuor di Gesù" ed in particolare di quanto indicato dalla fondatrice dell'Istituto stesso, Madre Rosa Gozzoli, scopi di solidarietà sociale e, avvalendosi in modo determinante e prevalente dell'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci, opera nel settore del recupero educativo-sanitario di "ragazzi di strada", ovvero persone, prevalentemente minori, che vivono senza fissa dimora, in età scolare nel nord est del Brasile, Stato del Gojania, nel raggio di azione della Missione appartenente all'istituto "Rifugio Cuor di Gesù" là eretta. In particolare gli scopi dell'Associazione sono:
    - assistenza, istruzione primaria, secondaria e professionale, con insegnamento di attività manuali nei luoghi d'origine;
    - assistenza sanitaria e alimentare anche alle famiglie di provenienza che vivono in condizioni di estrema povertà;
    - supporto alla crescita dei soggetti in condizioni di particolare indigenza, per promuoverne lo sviluppo intellettuale, sociale, economico e professionale; oltre che il pieno recupero e inserimento sociale;
    - attività di cooperazione con le realtà associative e missionarie presenti sul territorio dello Stato Brasiliano;
    - raccolta di aiuti economici e materiali, non solo a favore dei soggetti sopraccitati, ma anche delle famiglie, per favorirne il riscatto economico, sociale e spirituale.
    Nel perseguire gli scopi di cui sopra l'Associazione agisce in stretta collaborazione con le strutture pubbliche e i servizi, oltre che con le altre realtà di volontariato e di privato sociale presenti sul territorio.
    L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle connesse.
  • Articolo 3
    I Soci

    II numero dei soci è illimitato.
    Possono divenire membri dell'Associazione oltre che i soci fondatori tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e sono mosse da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, e siano disponibili a contribuire alla concreta realizzazione degli scopi sociali e che si impegnino ad osservare il presente statuto. L'Associazione fa proprio e promuove, al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna e dei diritti inviolabili della persona.
    Per l'assunzione della qualifica di socio, è necessario presentare apposita domanda al Consiglio direttivo e non avere interessi che contrastino con quelli dell'associazione. Per l'ammissione all'interno della compagine associativa è altresì richiesto il previo versamento della quota associativa. Le quote associative devono essere versate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
    Sono Soci Ordinari dell'Associazione, oltre che coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e lo Statuto in qualità di Soci Fondatori, quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.
    Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.
    I Soci Ordinari si suddividono in due categorie: i soci religiosi (appartenenti a ordine religioso o persone giuridiche riconosciute in ambito ecclesiastico) e soci laici
    Il Consiglio può anche accogliere l'adesione di Sostenitori che forniscono apporto economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.
    Soci Sostenitori ed Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo.
    I Soci dell'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso.

  • Articolo 4
    Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

    Le domande scritte di ammissione dirette al Consiglio direttivo, costituiscono la prima condizione per l'ottenimento di qualifica di socio, ma non danno diritto ad alcun reclamo da parte dell'interessato ove vengano respinte.
    La qualifica di socio si perde per:
    *decesso;
    *mancato pagamento della quota associativa;
    *dimissioni volontarie;
    *esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione.

    La delibera di esclusione o radiazione deve essere assunta dal Consiglio Direttivo che la deve motivare e comunicare per iscritto al socio. Contro la delibera di esclusione o radiazione è ammesso ricorso del socio all’Assemblea dell'associazione entro un mese dal ricevimento della comunicazione della delibera stessa.
    In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo il socio non può chiedere il rimborso della quota associativa versata, né rassegnazione dì parte del patrimonio dell'associazione.

  • Articolo 5
    Diritti e doveri dei soci

    Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun socio deve:
    A)osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuatevi;
    B)attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
    C) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
    D)versare periodicamente la quota associativa annuale.
    Ciascun socio ha diritto:
    A)a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
    B)a partecipare all'Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa e se maggiorenne di votare direttamente o per delega (massimo una);
    C)eleggere ed essere eletto membro degli organi statutari.
    Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la (contemporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazione dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci o rendiconti, e per la nomina degli organismi direttivi dell'associazione. È altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci nelle materie di sua competenza. Gli eventuali soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in Assemblea, ma potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo ed, in generale, il diritto di voto in Assemblea soltanto al compimento della maggiore età, senza che per altro in tale momento vi sia la necessità di un'apposita delibera assembleare autorizzativa.
    I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, ne di altri cespiti di proprietà dell'associazione.

  • articoli 6- 10
Scopo dell'iniziativa
Come funziona l'adozione a distanza
Come mettersi in contatto con noi
Fotogallery


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