Associazione
di Volontariato
"AMICI DELL’ECOVAM” Onlus
STATUTO
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Articolo
1
Costituzione – Denominazione –Sede – DurataE'
costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata “Associazione
di Volontariato "Amici dell’Ecovam" con
la forma dell'associazione non riconosciuta ai sensi degli
articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
L'Associazione " Amici dell’Ecovam " è
retta dal presente statuto, in ottemperanza e nei limiti
di quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti
ed, in particolare, dalla Legge quadro 11 agosto 1991 n.
266, e dalla L.R. 24 luglio 1993 n.22, che le consentono
di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa
dì utilità sociale) e di rientrare nelle previsioni
dell'ari 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n.460. L'Associazione
ha sede nel Comune di Cremona, alla via Geremia Bonomelli,
n. 64, presso l'Istituto "Rifugio Cuor di Gesù"
di cui integra le attività specifiche.
I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati
a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia,
che consentono l'effettiva partecipazione degli associati
alla vita dell'Associazione stessa. La durata dell'Associazione
è illimitata
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Articolo
2
Scopi e finalità
L'Associazione di Volontariato "Amici dell'ECOVAM"
Onlus, senza fini di lucro né diretto né indiretto
e di ispirazione cristiana, persegue, sulla scorta del carisma
proprio dell'Istituto "Rifugio Cuor di Gesù"
ed in particolare di quanto indicato dalla fondatrice dell'Istituto
stesso, Madre Rosa Gozzoli, scopi di solidarietà
sociale e, avvalendosi in modo determinante e prevalente
dell'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci,
opera nel settore del recupero educativo-sanitario di "ragazzi
di strada", ovvero persone, prevalentemente minori,
che vivono senza fissa dimora, in età scolare nel
nord est del Brasile, Stato del Gojania, nel raggio di azione
della Missione appartenente all'istituto "Rifugio Cuor
di Gesù" là eretta. In particolare gli
scopi dell'Associazione sono:
- assistenza, istruzione primaria, secondaria e professionale,
con insegnamento di attività manuali nei luoghi d'origine;
- assistenza sanitaria e alimentare anche alle famiglie
di provenienza che vivono in condizioni di estrema povertà;
- supporto alla crescita dei soggetti in condizioni di particolare
indigenza, per promuoverne lo sviluppo intellettuale, sociale,
economico e professionale; oltre che il pieno recupero e
inserimento sociale;
- attività di cooperazione con le realtà associative
e missionarie presenti sul territorio dello Stato Brasiliano;
- raccolta di aiuti economici e materiali, non solo a favore
dei soggetti sopraccitati, ma anche delle famiglie, per
favorirne il riscatto economico, sociale e spirituale.
Nel perseguire gli scopi di cui sopra l'Associazione agisce
in stretta collaborazione con le strutture pubbliche e i
servizi, oltre che con le altre realtà di volontariato
e di privato sociale presenti sul territorio.
L’Associazione non può svolgere attività
diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle connesse.
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Articolo
3
I Soci
II
numero dei soci è illimitato.
Possono divenire membri dell'Associazione oltre che i
soci fondatori tutte le persone fisiche o giuridiche che
ne condividono le finalità e sono mosse da spirito
di solidarietà, senza alcuna discriminazione di
sesso, età, lingua, nazionalità, religione
e ideologia, e siano disponibili a contribuire alla concreta
realizzazione degli scopi sociali e che si impegnino ad
osservare il presente statuto. L'Associazione fa proprio
e promuove, al suo interno, il principio delle "pari
opportunità" tra uomo e donna e dei diritti
inviolabili della persona.
Per l'assunzione della qualifica di socio, è necessario
presentare apposita domanda al Consiglio direttivo e non
avere interessi che contrastino con quelli dell'associazione.
Per l'ammissione all'interno della compagine associativa
è altresì richiesto il previo versamento
della quota associativa. Le quote associative devono essere
versate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Sono Soci Ordinari dell'Associazione, oltre che coloro
che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e lo Statuto
in qualità di Soci Fondatori, quelli che ne fanno
richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione
di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante
designato con apposita deliberazione dell’istituzione
interessata.
I Soci Ordinari si suddividono in due categorie: i soci
religiosi (appartenenti a ordine religioso o persone giuridiche
riconosciute in ambito ecclesiastico) e soci laici
Il Consiglio può anche accogliere l'adesione di
Sostenitori che forniscono apporto economico alle attività
dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari
quelle persone che hanno fornito un particolare contributo
alla vita dell'Associazione stessa.
Soci Sostenitori ed Onorari non sono soggetti ad elettorato
attivo e passivo.
I Soci dell'Associazione devono svolgere la propria attività
in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto
ad alcun compenso.
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Articolo
4
Criteri di ammissione e di esclusione dei soci
Le
domande scritte di ammissione dirette al Consiglio direttivo,
costituiscono la prima condizione per l'ottenimento di
qualifica di socio, ma non danno diritto ad alcun reclamo
da parte dell'interessato ove vengano respinte.
La qualifica di socio si perde per:
*decesso;
*mancato pagamento della quota associativa;
*dimissioni volontarie;
*esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del
socio, per inosservanza delle disposizioni del presente
Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni
degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti
alle finalità dell’Associazione.
La delibera di esclusione o radiazione deve essere assunta
dal Consiglio Direttivo che la deve motivare e comunicare
per iscritto al socio. Contro la delibera di esclusione
o radiazione è ammesso ricorso del socio all’Assemblea
dell'associazione entro un mese dal ricevimento della
comunicazione della delibera stessa.
In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo
il socio non può chiedere il rimborso della quota
associativa versata, né rassegnazione dì
parte del patrimonio dell'associazione.
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Articolo
5
Diritti e doveri dei soci
Con
il sorgere del vincolo associativo, ciascun socio deve:
A)osservare le norme contenute nel presente
statuto e negli eventuali regolamenti attuatevi;
B)attenersi alle delibere adottate dagli
organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro
che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che
siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
C) mantenere un comportamento corretto
nei confronti dell'associazione;
D)versare periodicamente la quota associativa
annuale.
Ciascun socio ha diritto:
A)a partecipare a tutte le attività
promosse dall'associazione;
B)a partecipare all'Assemblea, purché
in regola con il pagamento della quota associativa e se
maggiorenne di votare direttamente o per delega (massimo
una);
C)eleggere ed essere eletto membro degli
organi statutari.
Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'associazione
garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative volte a
garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la (contemporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori
di età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazione dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci
o rendiconti, e per la nomina degli organismi direttivi
dell'associazione. È altresì riconosciuto
il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte
le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci nelle
materie di sua competenza. Gli eventuali soci minorenni
hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli
altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione
in Assemblea, ma potranno esercitare il diritto di elettorato
attivo e passivo ed, in generale, il diritto di voto in
Assemblea soltanto al compimento della maggiore età,
senza che per altro in tale momento vi sia la necessità
di un'apposita delibera assembleare autorizzativa.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del
fondo comune, ne di altri cespiti di proprietà dell'associazione.
- articoli
6- 10
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